Decreto del Presidente della Repubblica
21
novembre 2007, n. 235
(in GU
18 dicembre 2007, n. 293)
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione
sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.
567, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249
1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche individuano i comporta-menti che configurano mancanze
disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al
corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità
scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le
relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e
tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al
ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità
scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso
attività di natura sociale, culturale ed in generale a
vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna
infrazione disciplinare connessa al comportamento può
influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né
direttamente né indirettamente, la libera espressione di
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui
personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e ispirate al principio di gradualità
nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione
del
danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente,
della gravità del comportamento e delle conseguenze che da
esso derivano. Allo studente è sempre offerta la
possibilità di convertirle in attività in favore
della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla
comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe.
Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni
e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono
adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla
comunità scolastica può essere disposto solo in
caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non
superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve
essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale
da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei
periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in
coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi
sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un
percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella
comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
può essere disposto anche quando siano stati commessi reati
che violano la dignità e il rispetto della persona umana o
vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale
caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata
dell'allontanamento è commisurata alla gravità
del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica,
per quanto possibile, il disposto del comma 8.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di
recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una
particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme
sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità
durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita
dall'allontanamento dalla comunità scolastica con
l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di
Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo
allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono
essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi
concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare
sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi
sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo
stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità
scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di
iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni.".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249
1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari
è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse,
entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un
apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e
disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del
quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella
scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che
decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è
composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella
scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti
e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola
secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed
è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli
studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia
interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in
merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da
questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli
studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia
interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche
contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è
assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale
composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati
dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti,
da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della
comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore
dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola
media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta
applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua
attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame
della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte
da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine
perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza
che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al
comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore
dell'ufficio scolastico regionale può decidere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto
di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto,
le modalità più idonee di designazione delle
componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di
garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed
efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni
scolastici.".
Art. 3.
Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola
1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1.
Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica,
è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli
studenti di un Patto educativo di corresponsabilità,
finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e
doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e
famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di
sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa,
del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle
attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in
essere le iniziative più idonee per le opportune
attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la
presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli
studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto
e del patto educativo di corresponsabilità.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007